Il Decreto Rilancio approvato dal Parlamento ha esteso l’Ecobonus 110% anche alle seconde case con il limite massimo di due immobili e solo per alcune categorie catastali. Ha inoltre modificato anche i tetti di spesa massima consentita.
Categorie catastali escluse
A/1 (abitazioni di tipo signorile); A/8 (abitazioni in ville); A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).
Requisiti soggettivi
Escluse le imprese e i professionisti, ovvero gli esercenti attività di impresa, arti e professioni. Potranno accedere gli edifici appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore.
Incluse anche le associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi. Compresi anche gli istituti autonomi case popolari comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di in house providing.
Tetti si spesa
L’allargamento della platea dei beneficiari e degli interventi agevolabili è stato controbilanciato da una riduzione dei tetti di spesa. Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e differenziati in base alla tipologia degli edifici.
La spesa massima varia a seconda della composizione dell’edificio:
- 50mila euro per edifici unifamiliari o villette,
- 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in edifici da due a otto unità immobiliari,
- 30mila euro per il numero delle unità immobiliari in condomini con oltre otto unità immobiliari.
Per ottenere la detrazione per l’intero edificio, si moltiplica il tetto massimo per il numero delle unità immobiliari, con il seguente metodo: in un edificio composto da 18 unità immobiliari il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 620mila euro, calcolato moltiplicando 40mila euro per 8 (320mila euro) e 30mila euro per 10 (300.000 euro).
Impianti di climatizzazione invernale
- 30mila euro per edifici monofamiliari e villette a schiera,
- 20mila euro per unità immobiliari in edifici fino a 8 unità immobiliari,
- 15mila euro per unità immobiliare sopra le 8 unità immobiliari.
Interventi antisismici
- 96mila euro per ogni unità immobiliare,
- 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.
Interventi trainati
- Impianto fotovoltaico: Ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
- Colonnine di ricarica: 3mila euro.
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